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Abbiamo fatto riferimento e accennato nel precedente nostro articolo agli adeguati assetti organizzativi; vedremo nelle poche righe che seguiranno di approfondire tale concetto.
Mentre per gli adeguati assetti amministrativi e contabili i riferimenti sono più chiari ed espliciti, non fosse altro che per l’accezione letterale ed intuitiva dei termini, la domanda è d’obbligo riguardo gli “assetti organizzativi” che, invece, necessitano di un particolare approfondimento in ordine alla logica interpretativa del legislatore.
Cosa si intende per “assetto organizzativo”
Per assetto organizzativo si intende “il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità”.
Quando l’assetto organizzativo è adeguato
Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura organizzativa compatibile con le dimensioni e la complessità della società, alla sua natura ed alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale, nonché alle caratteristiche specifiche della società”, così come estratto dal documento emanato dal CNDCEC relativo alle norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate.
Tali direttive e procedure, quindi, che riteniamo essere valide e d’attualità anche per le micro, piccole e medie imprese, non si esemplificano esclusivamente con la presenza fisica in azienda di un organigramma e di un mansionario ma, seppur necessari, devono tuttavia garantire che quanto scritto nei citati documenti venga realmente messo in atto, monitorato costantemente e, se del caso, modificato ed adattato all’evoluzione dell’azienda da parte dei responsabili preposti.
Si può quindi affermare che un assetto organizzativo è adeguato quando è in grado di garantire lo svolgimento di tutte le funzioni aziendali nel rispetto di compiti e funzioni specificatamente previste e nella chiara definizione delle deleghe e dei poteri attribuiti a ciascuna funzione aziendale con l’obiettivo comune del perseguimento dell’oggetto sociale.
Come valutare l’adeguatezza degli assetti organizzativi
L’attività da porre in essere per la valutazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi riguarda dapprima la definizione delle “aree di rischio”, cioè delle aree aziendali dove si possono annidare sacche di inefficienza, sia di natura tecnica (analisi dei processi), sia legata alle persone (corretta allocazione delle risorse umane) per potere apportare le dovute correzioni e/o implementazioni.
In estrema sintesi, i processi aziendali devono essere monitorati per verificarne l’efficienza e l’efficacia, l’allocazione delle risorse umane andrà monitorata verificando che le competenze di ognuno siano correttamente utilizzate ed in grado di produrre “valore” per l’azienda, si verificherà se sono state assegnate specifiche deleghe e relative responsabilità, non per la ricerca di “capri espiatori” nel caso di errori e disfunzioni, ma per la “semplice” conoscenza del “chi fa cosa” che rappresenta un aspetto determinante all’interno delle organizzazioni aziendali ma che si fa fatica a vederlo applicato nella pratica quotidiana nella quale, spesso, “tutti fanno tutto” ma nessuno in realtà sa chi, cosa e quando.
Gli “adeguati assetti” rappresentano quindi la base organizzativa per pianificare e gestire al meglio l’azienda adottando sistemi che rendano le attività “efficienti ed efficaci” e rappresentano un “passaggio” obbligato che impatta, tra gli altri, anche sugli adeguati assetti amministrativi e contabili; ma questo sarà oggetto di altro approfondimento.
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